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(siamo autorizzati per legge a svolgere indagini secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Prima di analizzare la validità delle prove raccolte da un Investigatore Privato è necessario specificare la normativa che regola il modo delle investigazioni e identificare il ruolo dell'investigatore privato in Italia.
Chi è l'Investigatore Privato in Italia? L'investigatore Privato è un professionista in possesso di una Licenza rilasciata dalla prefettura di appartenenza. Lo stesso in presenza di determinati requisiti, contenuti all'interno del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) e dal Decreto del Ministero degli Interni n. 269 del 1 Dicembre 2010 , può richiedere e ottenere la licenza. Il combinato disposto degli artt. 11 e 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , prevede che chiunque richieda la licenza non debba avere condanne per delitti non colposi o non abbia a suo carico misure di prevenzione.
Specificato che l'investigatore privato in Italia può svolgere indagini solo se in possesso della Licenza, al termine delle Indagini viene redatta una Relazione Investigativa con valore probatorio avanti il Giudice competente. Il Rapporto Investigativo è essenziale e ha come scopo quello di documentare l'attività investigativa svolta e le prove acquisite.
Le prove raccolte da un' Investigatore Privato nell'ambito del processo civile rientrano nelle c.d. prove "atipiche". A differenza del processo pensale, quello civile, non prevede che le parti possano fornire delle prove non indicate espressamente dal legislatore. Ma la dottrina ha esteso la producibilità delle prove atipiche anche all'interno del processo civile, così come previsto in sede penale. A conferma di ciò il Tribunale di Milano ha sancito la natura di prova atipica del Report Investigativo, specificando che tale report potrà avere piena efficacia probatoria in quanto il suo contento può essere acquisito al procedimento mediante "prova orale", ovvero mediante la chiamata a testi dell'investigatore sugli elementi che ha rilevato durante lo svolgimento delle indagini.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito, di seguito indiciamo alcune sentenze relative alla validità delle prove raccolte dagli Istituti di Investigazione Privata.
Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n 11516 del 23 maggio 2014
In sede di separazione personale giudiziale, il marito richiede che la separazione avvenga a carico della moglie, a sostenere la sua tesi vi erano numerose prove dell'avvenuto adulterio che la moglie aveva consumato già mesi precedenti la separazione. La Corte di Appello, accetta questa tesi, e revoca l’assegno di mantenimento alla moglie. Le prove che il marito aveva portato in giudizio, sono da ritenersi determinanti per la responsabilità adulterina della moglie. Infatti le prove hanno consentito che, in ambito giudiziale, sia stato possibile ricostruire effettivamente la violazione del dovere di fedeltà del coniuge. In seguito a questa conclusione la moglie, presentò ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando in particolare la non utilizzabilità delle prove investigative. La Cassazione, rigetta questo ricorso affermando cosi la piena liceità dell’utilizzo delle relazioni investigative.
Corte di Cassazione , sezione lavoro, sentenza n. 17133 del 16 Agosto 2013
Con questa sentenza la Corte ha stabilito che il datore di lavoro può legittimamente rivolgersi ad una agenzia investigativa per verificare le condotte dei propri dipendenti, se vi è il sospetto che tali condotte possano influenzare in maniera negativa l’adempimento della prestazione. Nel caso concreto i giudici hanno esaminato il ricorso di un uomo, che è stato licenziato in seguito al fatto di avere simulato fraudolentemente il suo stato di malattia. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, lamentando la violazione di alcuni articoli dello Statuto dei Lavoratori, in quanto la datrice di lavoro aveva utilizzato un'agenzia investigativa per accertare l’attendibilità della certificazione medica. La Corte ritiene più che fondato l’utilizzo di un'agenzia investigativa, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.
All'interno della relazione investigativa viene indicato lo svolgimento dell'attività di indagine. Il report contiene anche prove fotografiche e video. Inoltre sono indicati i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato l'attività per una eventuale chiamata in qualità di testimoni in giudizio presso il tribunale competente.
Agenzia Investigativa delle Alpi dal 1992 è specializzata nelle Indagini ad Alto Livello in ambito Privato, Aziendale e Informatico. Tutte le prove emerse hanno validità in sede di giudizio. Di seguito indichiamo alcune tipologie di indagine che svolgiamo.
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