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Importante: Tramite Noi, tutte le indagini sono legali.
(siamo autorizzati per legge a svolgere indagini secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
La famiglia, vista dal punto dello Stato Italiano, ma anche come vero e proprio focolare di un vita condotta nella maniera più serena, ha bisogno di essere tutelata.
Articolo 29 Costituzione:
"la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il Matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”
Riportando alcune Sentenze della Corte di Cassazione, il nostro scopo, è quello di cercare di aiutarvi a tutelare la vostra famiglia vista nella sua accezione più ampia, come insieme di sfaccettature che si sostanziano nel nucleo principale marito e moglie, evolvendosi in madre e padre e concludendosi in nonno e nonna. Tutti i livelli interni della famiglia hanno bisogno, in determinate circostanze, di essere aiutate, con delle prove che, anche a livello giuridico hanno rilevanza.
Cercando di spiegare come sia possibile che all’interno della prima e vera forma sociale, ovvero la famiglia, sia possibile inserire un istituto utile, come un Agenzia Investigativa.
Art 143 codice civile
"Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Da matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia."
Art 151 codice civile:
“il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”
TUTELARSI
Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n 11516 del 23 maggio 2014
In sede di separazione personale giudiziale, il marito richiede che la separazione avvenga a carico della moglie, a sostenere la sua tesi vi erano numerose prove dell'avvenuto adulterio che la moglie aveva consumato già mesi prima della separazione. La Corte di Appello, accetta questa tesi, e revoca l’assegno di mantenimento alla moglie. Le prove che il marito aveva portato in giudizio, sono da ritenersi determinanti per la responsabilità adulterina della moglie. Infatti le prove hanno consentito che, in ambito giudiziale, sia stato possibile ricostruire effettivamente la violazione del dovere di fedeltà del coniuge. In seguito a questa conclusione la moglie, presentò ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando in particolare la non utilizzabilità delle prove investigative. La Cassazione, rigetta questo ricorso affermando cosi la piena liceità dell’utilizzo delle relazioni investigative.
RIDUZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Corte di Cassazione, sentenza n 19042 del 12 dicembre 2003
Con questa sentenza la corte ha voluto stabilire la diminuzione dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie che conduceva delle attività lavorative in “nero”. Infatti il lavoro del coniuge, anche se in nero, costituisce un elemento di capacità lavorativa o di guadagno.
Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento che un professore, effettuava a carico dell’ex moglie che in realtà lavorava presso un negozio di abbigliamento, non con regolare contratto. In questo caso è possibile rivolgersi ad un agenzia investigativa.
I genitori di un minore, possono legittimamente richiedere ad un Agenzia Investigativa di effettuare dei controlli sulle attività che il figlio svolge. Ciò può avvenire per accertare quali attività lo stesso svolga quando non è sottoposto al controllo genitoriale.
Qui si introduce il concetto di patria potestà, inizialmente visto come il potere/dovere del padre di impartire l’educazione ai figli, questo concetto dal 1975 equipara la figura del padre e della madre, di qui si inizia a palare di potestà genitoriale.
Per questo riguarda questo ramo delicatissimo delle investigazioni, potersi avvalere di questo strumento può essere particolarmente utile nell’ambito del:
Vi è anche la possibilità di rivedere l’affidamento dei figli in caso di mancato adempimento dei doveri, in ragione delle frequentazioni del co-genitore, della frequentazione di luoghi non idonei, ecc.
Infine vi è la possibilità che il percorso investigativo sia volto ad acquisire dati e prove da produrre avanti il giudice competente al fine di determinare l'affidamento del minore.
Articolo 709 ter Codice di Procedura Civile:
“(..) a seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore
3) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”
Tutto ciò che viene raccolto nell’ ambito di queste indagini ha piena rilevanza giuridica e rappresenta una possibilità per cambiare la vita del minore. Pare chiaro il fine superiore di questo tipo di attività investigativa, la tutela del minore.
Lo stalking è un termine utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un'altra persona, perseguitandola, generandole stati di ansia e paura, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.
Secondo i dati ISTAT, il 16,1 % delle donne ha subito stalking (Dati aggiornati al 2014)
Articolo 612 codice penale:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio."
Corte di Cassazione sentenza del 30 agosto 2016, n. 35778
La sussistenza del reato di stalking, trova le sua fondamenta nella condotta del soggetto agente che abbia integrato nella vittima uno stato d’ansia e di timore per la propria incolumità.
La sentenza afferma che “ lo stalking, è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”
La Corte di Cassazione , sentenza n. 21407 del 23 maggio 2016
Per integrare la fattispecie di stalking sono sufficienti più condotte di molestie rappresentati da singoli messaggi pubblicati sul social network, in particolare Facebook.
I social network in tal modo si sostanziano in un ottica di attuazione dei reati.
Concretamente un'agenzia investigativa è in grado di accertare tutti i comportamenti che rientrano nella fattispecie di stalking, producendo piene prove che avranno piena e fondata rilevanza giuridica e processuale.
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