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La Sentenza n. 585/2014 della Corte di Cassazione da un lato ha preso atto dell’intervenuta prescrizione del reato di sottrazione di corrispondenza, ma dall’altro ha respinto il ricorso di una ex moglie in relazione agli effetti civili, per il risarcimento del danno. Nello specifico l’ex coniuge era stato condannato per aver preso visione e successivamente aver utilizzato la corrispondenza bancaria dell’ex partner nel corso della causa di separazione.
Già in precedenza la Corte di Cassazione si era espressa in merito, con la Sentenza n. 35383 del 29 marzo 2011 e aveva chiarito: “La produzione processuale di documenti ottenuti illecitamente, tramite la lesione di un diritto fondamentale, può essere scriminata per giusta causa, ai sensi dell’art. 616, comma 2, c.p., soltanto quando costituisca l’unico mezzo a disposizione per contestare le pretese della controparte e l’imputato riesca a dar prova della circostanza”.
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