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Separazione con addebito di colpa. Quali sono i doveri che vincolano i coniugi. Quando l’infedeltà ed il tradimento possono costituire motivo di addebito di colpa nei confronti del coniuge infedele.
Al momento della separazione dei coniugi, può capitare che uno dei due attribuisca la colpa della rottura del matrimonio all’altro. In pratica viene addebitata la colpa ad uno dei due coniugi, ciò è detto separazione con addebito.
In questo caso, il coniuge si rivolge al giudice per chiedere l’addebito di colpa, della separazione appunto. Questa può esserci solamente se viene accertata la violazione dei doveri coniugali e quindi venga dimostrato che la crisi del rapporto coniugale deriva da tale violazione.
Le cause di violazione dei doveri coniugali sono svariate: dall’infedeltà coniugale all’abbandono del tetto coniugale ed altri che vedremo nel corso di questo articolo.
Quindi, la separazione con addebito si concretizza nel caso in cui la violazione dei vincoli matrimoniali porti alla crisi matrimoniale. La sentenza di separazione con addebito comporta conseguenze patrimoniali. Inoltre il coniuge perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento ed anche i diritti successori. Si può dire quindi che l’addebito ha una funziona sanzionatoria.
Come spiegato nel paragrafo precedente, per ottenere la separazione con addebito è fondamentale fornire le prove che accertino la violazione di uno dei doveri coniugali. In questo momento entra in gioco il lavoro dell’agenzia investigativa, che infatti tramite attività d’indagine acquisisce tali prove.
Le prove raccolte hanno valenza in Sede di Giudizio, infatti al termine dell’attività d’indagine viene redatto il rapporto investigativo contenente le eventuali prove (foto e video) raccolte. Inoltre, un altro aspetto è la possibilità di chiamare a testimoniare in Sede di Giudizio l’investigatore che ha svolto le indagini.
L’articolo 143 del Codice Civile illustra quelli che sono i diritti e doveri che i coniugi “acquistano” al momento del matrimonio. Nello specifico:
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].”
“Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.].”
“Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].”
Per infedeltà coniugale o tradimento si intende quando uno dei due coniugi intraprende una relazione con un’altra persona. Ciò a prescindere dalla durata della relazione, che quindi può essere di lunga o breve durata.
È importante precisare che anche l’infedeltà apparente può costituire causa di separazione con addebito. Infatti la Legge tiene conto di qualsiasi comportamento lesivo della dignità del consorte, anche nei casi in cui non vi è adulterio. Un caso scolastico è quello in cui la moglie finge il tradimento del marito allo scopo di ferirlo sentimentalmente. Infatti l’apparente infedeltà coniugale non è meno grave di quella effettiva (Corte di Cassazione ordinanza n. 25337/2015 – Separazione: niente addebito al marito per dei tradimenti).
Dal punto di vista della Legge, invece, l’infedeltà coniugale si concretizza con la violazione degli articoli 142 e 143 del Codice Civile.
In caso di tradimento è richiesto che sia verificato che l’adulterio sia appunto la vera causa della crisi matrimoniale. Diversamente infatti, se il tradimento avviene successivamente alla crisi coniugale, il coniuge infedele non subisce l’addebito di colpa (sentenza Cassazione n. 20256 del 19/09/2006).
Il coniuge che vorrà richiedere la separazione con addebito di colpa all’altro coniuge dovrà quindi portare le prove che attestino l’effettiva infedeltà del consorte. La Corte di Cassazione, in merito, ha nuovamente stabilito la validità delle prove di infedeltà coniugale raccolte dall’agenzia investigativa.
“… che doveva ritenersi provata la relazione extraconiugale della signora sulla base degli elementi istruttori raccolti, ed in particolare di una relazione investigativa”
Con sentenza n. 10823 del 25 maggio 2016
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