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Questa sentenza si occupa del caso di un lavoratore dipendente che simuli in maniera fraudolenta il suo stato di malattia. Uno stato che, in teoria, non gli avrebbe consentito di operare le sue normali funzioni lavorative.
Per stabilire la reale esistenza di questo stato di malattia o comunque la non idoneità di questa a determinare uno stato di incapacità lavorativa, può essere utilizzato l’impiego di un'agenzia investigativa. Ciò viene riconosciuto, anche in ragione delle difficoltà che il datore di lavoro può incontrare nel riconoscimento di questi comportamenti fraudolenti.
Qualora il datore di lavoro abbia il sospetto che la malattia non sussista (finta malattia) o che non sia tale da determinare uno stato di incapacità lavorativa che giustifichi l’assenza, può ricorrere agli investigatori privati. Infatti, sono diverse le sentenze di Cassazione (09474/2009; 25162/2014; 19089/2017) che stabiliscono la legittimità dello strumento investigativo per la confutazione di quanto affermato dal certificato medico ed inoltre è stato stabilito che le prove raccolte durante le indagini prevalgono su quanto dichiarato dal dipendente e sul certificato medico.
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