Leader da 30 anni nelle Indagini in Italia
Importante: Tramite Noi, tutte le indagini sono legali.
(siamo autorizzati per legge a svolgere indagini secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Una delle facoltà che la legge riconosce all'imprenditore è l'esercizio del potere disciplinare. Definito dall'articolo 2106 del Codice Civile che stabilisce che : "L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative." La contestazione disciplinare rappresenta un atto formale di instaurazione del procedimento disciplinare. In quali casi può essere intimata una contestazione disciplinare al dipendente? Il dipendente che non rispetta il contratto o il contratto collettivo commette un illecito disciplinare. La procedura che regola la contestazione disciplinare è riportata all'interno dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. Fatto salvo il "rimprovero" verbale che può essere intimato non appena viene commesso l'illecito, il mancato rispetto della procedura di contestazione, riportata all'interno dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, rende nulla la sanzione.
La legge non prevede come debba essere redatta la lettera di contestazione. La più recente giurisprudenza ha elaborato dei principi fondamentali.
La legge non stabilisce un tempo entro il quale l'azienda deve comunicare la contestazione disciplinare al dipendente, si fa riferimento al fatto che la stessa debba essere "tempestiva". Il principio di tempestività o immediatezza , secondo la giurisprudenza, deve essere interpretato in senso relativo. Pertanto il lasso di tempo può essere più o meno lungo a seconda che l'accertamento dei fatti richieda più tempo. Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito. Ad esempio con l'ord. n. 1478/2024 si stabilisce che trascorsi quattro mesi, dal momento in cui il dipendente ammette un addebito disciplinare al momento in cui l'azienda lo contesta formalmente , è eccessivo. In buona sostanza non deve trascorrere un intervallo di tempo troppo lungo tra la commissione del fatto e il procedimento disciplinare. Un tempo eccessivo potrebbe pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore, inoltre, trascorso un lasso di tempo eccessivo il lavoratore potrebbe indurre nel lavoratore la convinzione che il datore di lavoro abbia tacitamente deciso di rinunciare all'esercizio del potere disciplinare.
RICHIEDI INFORMAZIONI
DPO (Data Protection Officer): ARGO BUSINESS SOLUTIONS srl - dpo.investigazioni@argobs.com - 011.19.11.53.59 | Informativa Privacy