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È legittimo licenziare il dipendente che abusa dei Permessi Legge 104

È legittimo Licenziare il dipendente che abusa dei permessi retribuiti ex Legge 104/92?

La Corte di Cassazione sez. lavoro con la Sentenza n. 11999 del 3 Maggio 2024 è tronata ad affrontare il tema del Licenziamento del Dipendente che abusa dei permessi concessi ex Legge 104/1994.

Ai sensi dell'art. 33 comma 3 della l. 104/1992 i dipendenti, pubblici e privati, hanno il diritto di usufruire di n. 3 giorni di permessi retribuiti mensili per fini di assistenziali. L'articolo 33 stabilisce che : "Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado." Per approfondire l'argomento è possibile leggere il nostro approfondimento in materia "Uso improprio Legge 104" cliccando qui.

Uso improprio permessi Legge 104/92: la Giurisprudenza

La più recente giurisprudenza si è espressa in materia. Infatti, l'uso improprio dei permessi retribuiti concessi ai sensi della Legge 104/1992 costituisce un abuso del diritto che, nei casi più gravi, può portare al licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.


Con l'ordinanza n. 11999 del 3 maggio 2024, la Suprema Corte ha affermato che è legittimo licenziare il dipendente che utilizza i permessi retribuiti concessi ex art. 33 Legge 104/1992 per finalità diverse da quelle assistenziali. Il caso di specie fa riferimento al licenziamento di un dipendente il quale usufruiva dei permessi concessi ai sensi della Legge 104 per assistere la propria madre disabile, trasferita presso la propria abitazione. La Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda del lavoratore che richiedeva di accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro. Il giudice del reclamo ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente. Questo in forza del fatto che lo stesso, nei giorni in cui usufruiva dei permessi ex Legge 104, aveva svolto attività non attinenti all'assistenza della madre. Mediante attività investigativa, il datore di lavoro era venuto a conoscenza che il dipendente usufruiva dei permessi per attività non conformi alle finalità degli stessi. L'attività investigativa è stata strutturata, infatti, per acquisire materiale probatorio utile al fine di accertare eventuali comportamenti illeciti posti in essere dal lavoratore. Pertanto, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che le ore di permesso siano state utilizzate per attività diverse dall'assistenza, stabilendo che tale circostanza costituisce una grave mancanza, costituente una giusta causa ai fini del licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile. In forza di ciò il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza in esame della Corte di Appello di Roma. La Cassazione non accogliendo le motivazioni del ricorso stabilendo che  "il comportamento del dipendente che si avvale di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche a fini disciplinari

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