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I contratti più diffusi sono i contratti full-time e i contratti part-time (o a tempo parziale).
I contratti full-time prevedono 40 ore settimanali mentre quelli part-time, i quali hanno un monte orario minore di 40 ore settimanali, possono essere divisi in tre categorie:
L'orario lavorativo, giornaliero e settimanale, viene prestabilita nel contratto individuale ma dovrà comunque rispettare le 11 ore consecutive di riposo giornaliere previste, e di riposo settimanale di 24 ore ogni 6 giorni lavorativi.
La Cassazione, con l'ordinanza n.31349 del 2021, afferma che si può cambiare l'orario in cui si lavora, ma si devono seguire le regole stabilite dalla legge e dal contratto sul massimo numero di ore che si possono lavorare.
Bisogna però fare una distinzione a seconda che si tratti di contratti part-time o full-time: nel primo caso il datore di lavoro non può modificare l'orario lavorativo del dipendente a suo piacimento, a meno che non ci siano dei patti prestabiliti, chiamati clausole elastiche, che consentono al lavoratore di variare il turno di lavoro del dipendente; nel secondo caso basterà l'accordo tra le parti.
Qualora il dipendente effettui più ore rispetto a quelle previste nel contratto iniziale, avrà il diritto all'aumento del 15% della paga base e le ore in più saranno considerate come lavoro supplementare.
Occorre precisare che la trasformazione del rapporto lavorativo da part-time a full-time e viceversa è ammissibile in presenza di un accordo scritto tra le parti. Anche se la legge ci dice alcune circostanze in cui il passaggio da full-time a part-time è espressamente previsto. Queste circostanze sono:
Il lavoratore avrà comunque diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno.
La variazione dell'orario lavorativo, qualora il dipendente si rifiuti, può portare al licenziamento di quest'ultimo? Generalmente no, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 81/2015 “il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.
Perciò il rifiuto del lavoratore a cambiare il suo monte orario lavorativo non può essere motivo di licenziamento, anche perché la variazione può avvenire solamente con l'accordo tra le due parti.
E' possibile per il datore di lavoro, effettuare un "licenziamento disciplinare" per "grave insubordinazione" nel caso in cui il lavoratore decidesse di non presentarsi al lavoro. Infatti il dipendente deve inizialmente accettare il cambio orario e successivamente recarsi ad un sindacato per avviare una causa legale contro il datore di lavoro.
Sarà il giudice a decidere se sia legittimo o meno.
Sebbene il rifiuto del lavoratore sia sempre legittimo, il datore di lavoro può decidere, se l'orario di lavoro concordato all'inizio sia ancora compatibile con le esigenze dell'azienda.
Questo in forza del fatto che l'orario inizialmente concordato non sia compatibile con la sua mansione e inoltre vi sia l'impossibilità di occuparlo in diverse mansioni.
Il datore di lavoro dovrà dimostrare le esigenze economiche e organizzative tali da impedire il mantenimento della posizione lavorativa full time, il nesso causale tra esigenze di ridimensionamento dell'orario e il licenziamento oltre alla proposta fatta al dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro.
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