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Se il lavoratore, durante il periodo di malattia, compie comportamenti non compatibili con lo stato di malattia dichiarato, o che ne rallentano la guarigione, può essere licenziato per giusta causa. Ciò avviene in forza del fatto che tali comportamenti rappresentano una violazione dei doveri di fedeltà, buona fede e correttezza inerenti al rapporto di lavoro subordinato. (ex art. 2104 c.c.).
Art. 2104 Codice Civile
"Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende "
Tali comportamenti fanno venir meno il legame di fiducia tra datore di lavoro e azienda, disciplinato dall’articolo 2105 del codice civile (in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c.).
Per stabilire la reale esistenza di questo stato di malattia o comunque la non idoneità di questa a determinare uno stato di incapacità lavorativa, può essere utilizzato l’impiego di un'Agenzia Investigativa. Ciò viene riconosciuto anche in ragione delle difficoltà che il datore di lavoro può incontrare nel riconoscimento di questi comportamenti fraudolenti.
La Corte di Cassazione si è espressa in merito con la Sentenza n. 6236 del 2001, che si occupa del caso di un lavoratore dipendente che simuli in maniera fraudolenta il suo stato di malattia. Uno stato che, in teoria, non gli avrebbe consentito di operare le sue normali funzioni lavorative.
Qualora il datore di lavoro abbia il sospetto che la malattia non sussista (finta malattia), o che non sia tale da determinare uno stato di incapacità lavorativa che giustifichi l’assenza, può ricorrere agli investigatori privati. Infatti, sono diverse le sentenze emanante dalla Corte di Cassazione. Come ad esempio le Sentenze n.09474/2009; 25162/2014; 19089/2017, che stabiliscono la legittimità dello strumento investigativo per la confutazione di quanto affermato dal certificato medico ed inoltre è stato stabilito che le prove raccolte durante le indagini prevalgono su quanto dichiarato dal dipendente e sul certificato medico.
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