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VENDITA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI: REATO NON ESCLUSO SE IL CLIENTE SPEVA DELLA FALSITA’ DEL MARCHIO
Vendita Prodotti Contraffatti
VENDITA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI:
REATO NON ESCLUSO SE IL CLIENTE SPEVA DELLA FALSITA’ DEL MARCHIO

(AICIS) Ai fini dell’integrazione dei reati di contraffazione di marchi e brevetti non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto, ma al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. Lo ha affermato la V Sezione della Cassazione penale nella sentenza 12 novembre 2020, n. 31836.
L’interesse giuridico tutelato dagli articoli 473 e 474 c.p., è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo.
La recentissima sentenza conferma un orientamento già affermato dalla Corte nella sentenza 28423 del 16 giugno 2012. In quel caso la Suprema Corte aveva ritenuto che la configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. non può esser esclusa dalla presenza di locandine che avvertivano della falsità del prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione – che riproduceva i marchi originali – figurava la scrittura “falso d’autore”.
