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Quando parliamo di eredità e successione, possiamo trovarci di fronte a diverse situazioni. Una casistica è rappresentata dalla situazione in cui un coerede venga privato del possesso della casa ereditata. Ma andiamo per ordine: quali azioni prevede la legge a tutela dei coeredi che vengono privati del possesso di una casa ereditata? In questo articolo andremo ad approfondire le situazioni giuridiche e le norme applicabili.
Come ampiamente esposto negli articoli precedenti, alla morte del de cuius i beni di proprietà di quest'ultimo "passano" agli eredi che ne diventano comproprietari ai sensi delle disposizioni testamentarie o secondo quanto previsto dalla legge. Cosa succede in caso di comunione ereditaria? Il Codice Civile ai sensi dell'articolo 1100 e seguenti stabilisce che la comunione ereditaria implica il fatto che ogni erede abbia il diritto di utilizzare il bene comune nel rispetto della destinazione d'uso e degli altri comproprietari. Ma durante il regime di comunione ereditaria è possibile che un coerede goda di un bene in via esclusiva ? La risposta è si. Ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Pertanto l'utilizzo esclusivo è sottoposto a due limiti: da una parte non deve alterare la destinazione di utilizzo dell'immobile e dall'altra non impedisca ai coeredi di utilizzarlo secondo il loro diritto.
Il coerede che rifiuta di consegnare le chiavi dell'immobile ereditato compie uno "spoglio". L'articolo 1140 del Codice Civile stabilisce che "Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa." Pertanto il rifiuto del coerede di consegnare le chiavi dell'immobile concretizza un'azione che limita il diritto sopra citato. Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito con la sentenza n. 17899 del 7 settembre 2004 stabilendo che il rifiuto opposto dal coerede detentore di consentire agli altri coeredi il potere di fatto esercitato dal proprio dante causa rappresenta uno spoglio.
Il coerede che si vede privato del proprio diritto dovrebbe, in prima istanza, fare una richiesta formale di consegna delle chiavi. Per richiesta formale si intende una comunicazione inviata per iscritto a mezzo raccomandata o mediante posta certificata c.d. pec. Tale procedura è necessaria al fine di tenere traccia della richiesta. Se tale procedura non porta alla risoluzione della controversia è possibile tenare una mediazione come disciplinato dal D.Lgs. 28/2010. Infine qualora nessuna azione porti alla consegna delle chiavi è possibile rivolgersi al giudice competente presentando un'azione ai sensi dell'articolo 1168 del Codice Civile. Tale ultima opzione è denominata atto di spoglio o reintegrazione del possesso.
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