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La sottrazione di minore è un reato riconosciuto all'intero del nostro ordinamento. Il reato di sottrazione di minore tutela da una parte la responsabilità genitoriale e dell'altra l'interesse del minore. Con il termine "sottrazione di minore" si intende ogni condotta volta a provocare l'allontanamento del minorenne, senza il consenso del genitore o di chi ne ha la responsabilità oltre che il suo trattenimento al di fuori del luogo ove avrebbe dovuto fare ritorno senza il consenso. Ai sensi dell' articolo 574 Codice Penale: "Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale , al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la (responsabilità genitoriale), del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio."
Il reto di sottrazione di minore si integra qualora il minore di quattordici anni, senza il consenso del genitore esercente o tutore:
Nel caso in cui il minore abbia compiuto quattordici anni il reato di sottrazione di minore si integra quando lo stesso venga sottratto o trattenuto, senza il suo consenso , per un fine diverso da quello di libidine o matrimonio.
Con il termine responsabilità genitoriale si indica il complesso di poteri e doveri attribuiti ai genitori in tutela dei figli. Tale responsabilità spetta ad entrambi i genitori a prescindere che gli stessi siano sposati o meno. In mancanza di genitori viene nominato un tutore che provvederà alla tutela del minore e ad amministrarne i beni dello stesso. Chi è sottoposto alla responsabilità genitoriale? Ad essa sono sottoposti i figli minori non emancipati, nati dal matrimonio o no, anche adottivi.
Qualora il genitore violi o trascuri i doveri o abusa dei poteri con conseguente grave pregiudizio del figlio può subire la revoca o la sospensione della responsabilità genitoriale.
Se parliamo di sottrazione di minore da parte di un genitore vanno effettuate delle precisazioni. Infatti gli stessi devono: esercitare la responsabilità genitoriale, oltre a partecipare alla cura e educazione del minore e assumete le decisioni di maggiore interesse per il minore in maniera congiunta. Se uno dei genitori pone in essere condotte ostacolanti del legittimo diritto di visita del padre o della madre, e quindi ostacolanti sia dei diritti del genitore oltre che degli accordi di separazione o divorzio, integra del reato di sottrazione di minore.
Vi sono dei casi specifici in cui è possibile impedire alla madre o al padre di esercitare l'esercizio del diritto di visita al figlio? Tale possibilità è attuabile qualora il genitore ponga in essere comportamenti lesivi del minore. Partendo dal presupposto che il nostro ordinamento tutela il minore qualora il genitore ponga in essere comportamenti quali ad esempio : comportamenti violenti verso il figlio, stato di tossicodipendenza o alcolismo, gravi problemi psichici, ecc in questi casi è possibile escludere il diritto di visita.
Con la separazione vengono stabiliti degli accordi che regolano le visite del padre o della madre con il figlio minore. Ma nel caso in cui il genitore ponga in essere comportamenti ostacolanti cosa succede? Con la sentenza della Cass. pen. 30 agosto 2022 n. 32005 la Suprema Corte si è espressa in merito. Nello specifico, il caso di specie, fa riferimento al minore escluso dalla figura paterna a opera della madre. Nello specifico la stessa ha prima escluso la figura paterna dall'esercizio delle prerogative genitoriali per poi traferire il minore a seicento chilometri dal padre, senza il consenso dello stesso. La Corte di Cassazione conferma quanto indicato dal giudice di appello ovvero, sulla questione della sottrazione di minore, ha ritenuto integrato il delitto ex art. 574 codice penale. In questo caso ha prova della sottrazione vi è "l' interruzione significativa del legame tra minore e genitore e cioè della loro mutua relazione, che si realizza con qualsivoglia ostacolo che non abbia carattere e durata meramente simbolica e che impedisca la coltivazione di un rapporto stabile, continuativo e autonomo tra un figlio minore e uno dei suoi genitori". Infatti sia in primo grado che in appello è stato determinato una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro, tale comportamento impedisce di fatto l'esercizio della funzione educativa. La Suprema Corte infine stabilisce che “secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, integra il reato di cui all'art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora ".
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